

Corona virus - avviso alla cittadinanza del 03/12/2021
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Sulla Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2021, n. 282, è stato pubblicato il decreto-legge di pari data n. 172 che integra, con ulteriori misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, il quadro delle vigenti disposizioni finalizzate al contenimento del predetto virus, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, prevedendo:
- Estensione dell’obbligo vaccinale (artt. 1 e 2)
A decorrere dal prossimo 15 dicembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.
A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale.
- Durata di validità delle certificazioni verdi COVID-19 ed estensione del loro impiego (artt.3 e 4)
L’art. 3, comma 1, del citato DL 172 stabilisce che il green-pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Il suddetto termine di validità decorre dal 15 dicembre p.v. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.
L’art. 4 del DL 172 estende l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Più precisamente, con la modifica degli artt. 9-bis e 9-quater del suddetto decreto-legge n. 52/2021, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di green pass, i seguenti:
1) gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
2) gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
3) il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
4) i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.
Le disposizioni di cui all’art. 4 hanno efficacia a decorrere dal prossimo 6 dicembre.
- Istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata” (artt. 5 e 6)
Gli artt. 5 e 6 del DL 172 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.
L’art. 5 del DL 172, infatti, novellando l’art. 9-bis del decreto-legge 52/2021, prevede che, dal 29 novembre u.s., nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.
Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca.
Per le già accennate finalità di prevenzione del rialzo della curva epidemiologica, l’art. 6 stabilisce che, nei territori in zona bianca, nel periodo ricompreso tra il 6 dicembre p.v. e il 15 gennaio 2022, solo i possessori di green-pass “rafforzato” potranno svolgere le attività e accedere ai servizi per i quali la normativa vigente prevede, in zona gialla, limitazioni o sospensioni.
Per effetto di tale disposizione, ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata”, sarà consentito l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
Dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio anche in zona bianca per accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche si dovrà avere il green pass "rafforzato", cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione.
Si precisa, infine, che per effetto delle nuove disposizioni recate dal DL 172 la disciplina in materia di green-pass, ivi compreso quello “rafforzato”, non si applica ai minori di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Si informa infine che, ai sensi dell’art.5 dell’Ordinanza contigibile ed urgente n.101 del 01.12.2021, del Presidente della Regione Siciliana, è fatto obbligo a ogni cittadino al di sopra dei 12 anni di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Castrofilippo, 03.12.2021
IL SINDACO
Geom. Antonio Francesco Badalamenti
Leggi D.L. n. 172 del 26-11-2021
Leggi Ordinanza contigibile ed urgente n.101 del 01.12.2021, del Presidente della Regione Siciliana