
Indici amministrativi
Elenco degli Indici Amministrativi di cui all'Art.18 della L.R. N.22/2008 e Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11
Art. 18, Legge Regionale 26 giugno 2015, n. 11, Artt.12,13 L.R.25/05/2022 N. 13
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l’atto è nullo. Gli atti resteranno visibili per 5 anni.
Il cittadino può avvalersi dell'istituto dell'accesso civico per la consultazione degli atti integrali.