Elezioni Politiche e Regionali del 25 settembre 2022
Si informano tutti gli elettori del Comune di Castrofilippo che per le elezioni Politiche e Regionali 2022 si vota per l'intera unica giornata del 25 Settembre 2022 dalle Ore 7:00 alle Ore 23:00 presso il seggio Elettorale (Sezione dalla n. 1 alla n. 6) di questa Via Maresciallo Ciccarelli -Scuola elementare Don Bosco
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.169 del 21/07/2022, è stata fissata nel giorno di domenica 25 settembre 2022 la data per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
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Con Decreto del Presidente della Regione n. 491 dell'8 Agosto 2022, è stata fissata nel giorno di domenica 25 settembre 2022 la data per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana.
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Il SINDACO Rende Noto che il 02 Settembre 2022 alle ore 12:00 la Commissione elettorale Comunale ha nominato, per soerteggio dall'Albo, gli Scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 25 Settembre 2022.
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Il SINDACO Rende Noto che per il 02 Settembre 2022 alle ore 12:00 è convocata la Commissione elettorale Comunale per la nomina degli Scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che si svolgeranno domenica 25 Settembre 2022.
Info dell'Ufficio Elettorale sito in Piazza P. Borsellino - Castrofilippo
Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature
Sabato 20-08-2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Domenica 21-08-2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Lunedì 22-08-2022 dalle ore 8:00 alle ore 20:00
Allo scopo di garantire l’immediato rilascio, entro 24 ore dalla relativa richiesta, ai sensi dell’art. 20, quarto comma, del d.P.R. n. 361/57, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti inerenti la presentazione - presso gli uffici centrali circoscrizionali, per l’elezione della Camera dei deputati, e presso gli uffici elettorali regionali, per l’elezione del Senato della Repubblica - delle liste di candidati e delle candidature uninominali, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni di domenica 21 agosto e lunedì 22 agosto 2022 previsti per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti di domenica 21 e dalle ore otto alle ore venti di lunedì 22 agosto); gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022, anche nelle ore pomeridiane.
Per ulteriori specifiche sugli adempimenti comunali in relazione alla presentazione delle liste di candidati e delle candidature uninominali, si rinvia alla pubblicazione di questa Direzione Centrale n. 1 (“Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), già da tempo pubblicata sul sito tematico Eligendo del Ministero dell’Interno.
B) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall’art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. In particolare, i segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco svolgono ordinariamente le loro prestazioni all’interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge. Codesti comuni, tuttavia, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l’espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all’esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all’interno del territorio comunale. Nell’espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione elettorale, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell’elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
C) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge
Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato
Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012. Si ricordano, peraltro, le disposizioni di cui all’art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l’altro, la possibilità per i soggetti titolati di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata – o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all’originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990.
Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i sindaci e i segretari comunali vorranno pubblicizzare adeguatamente - sull’home page del sito istituzionale del comune - l’indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.
D) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”. Tali disposizioni si applicano in qualunque ambito del territorio nazionale dimorino gli elettori richiedenti. L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre 2022. Tale ultimo termine (5 settembre), in un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune presso cui deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP 1 di Agrigento), e, per Essa, dal Dirigente del Distretto Sanitario competente per territorio.
F) Nomina degli scrutatori
Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi tra mercoledì 31 agosto e lunedì 5 settembre 2022, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a firma del sindaco da pubblicare nell’albo pretorio online e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà: 1) alla nomina, per ogni sezione elettorale del Comune, di un numero di nominativi compresi nell’albo degli scrutatori pari a quello occorrente, tenendo conto che il numero di scrutatori per ogni ufficio elettorale di sezione è di 4 (quattro); 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1); 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.
Il sindaco notificherà agli scrutatori l’avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, cioè non oltre sabato 10 settembre 2022.
L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al sindaco, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l’ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione, e quindi non oltre giovedì 22 settembre 2022
Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, codesti uffici elettorali comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti: - nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 23 a sabato 24 settembre 2022), dalle ore 9 alle ore 18;
- nel giorno della votazione (domenica 25 settembre 2022) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23.