Diserbo e pulizia aree limitrofe al centro abitato, O.S. N.6 del 20.05.2022
IL SINDACO
CONSIDERATA la necessità di eseguire la pulitura dei terreni incolti;
RITENUTO che, nell'ambito del territorio comunale, debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determinano pericolo per la pubblica incolumità;
CONSTATATO che frequentemente viene accertato lo stato di abbandono in cui versano alcune aree, sia all'interno che all'esterno del centro abitato, per le quali non vengono eseguite le ricorrenti operazioni di sfalcio dell'erba ed eventuali potature di piante ed alberi;
VISTA la relazione del Responsabile del 2 Settore – Pianificazione Territoriale ed OO. PP. del 16-05-2022 prot. n. 3632 avente per oggetto: “Diserbo e pulizia aree libere centro abitato – realizzazione fascia taglia fuoco aree adiacenti ai fabbricati”;
ACCERTATO che tali circostanze, oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica, fornendo un habitat ideale per la proliferazione di insetti ed animali, e possono essere causa di incendi;
RITENUTO che sussistono, pertanto, i motivi di carattere igienico-sanitario e di sicurezza per la pubblica incolumità per l’adozione di misure atte a disporre ai proprietari di terreni di provvedere alla loro pulizia prima dell’inizio della stagione estiva;
VISTA la legislazione nazionale (L.285/1992, l’art.108 del D.L. 112/1998) e regionale (L.R. 14/1998) in materia di protezione civile;
VISTA la legge 21 novembre 2000 n°353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la L.R. n.16 del 6 aprile 1996 relativa al “Riordino delle legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”, modificata e integrata dalle L.R. n°13 del 19 agosto 1999, n° 26 del 18 dicembre 2000 e n°14 del 14/04/2006;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’ art. 50 del D.Lvo n. 267/2000 ed ai sensi dell’art. 65 dell’O.R.EE.LL;
O R D I N A
ART. 1
Entro il termine perentorio del 15 giugno 2022:
1. I proprietari di aree agricole non coltivate e di aree urbane incolte, i proprietari di fabricati con aree verdi di proprietà annesse, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture commerciali e/o artigianali con annesse aree verdi, dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a proprie spese e cura dei terreni invasi da sterpaglia e/o da vegetazione secca mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità. I detentori di serbatoi fissi di gasolio, gpl o di altro combustibile ad uso domestico e non, dovranno mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a 5 metri, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
2. I proprietari e/o conduttori di terreni confinanti con strade comunali, provinciali e statali dovranno provvedere alla ripulitura di siepi, di stoppie e di rami che si protendono sul ciglio stradale e che possono causare problemi di circolazione stradale o propagazione di incendi, nonché a realizzare nei terreni appositi viali parafuoco per una fascia di metri 20 dalla strada.
ART.2
Fino al 15 ottobre 2022 è vietato nei campi, boschi e terreni cespugliosi ricadenti nel territorio comunale usare:
1. apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
2. usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville;
3. fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio;
4. lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
5. sostare il veicolo a caldo in prossimità da accumuli di materiale soggetto ad infiammazione che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
6. bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico.
Nel periodo dal 15 ottobre 2022 al 15 maggio 2023, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti, alle seguenti condizioni:
1. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza ed è severamente vietato abbandonare l'area fino alla completa estinzione di focolai e braci;
2. l'operazione di combustione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento, ad almeno 200 metri dall'abitato, da edifici di terzi, strade, piantagioni, siepi, materiali infiammabili e zone boscate;
3. è vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali.
Sono inoltre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o d’altro materiale comunque infiammabile possa determinare l’innesco e lo sviluppo di incendi.
Fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 25,00 euro a 500,00 euro.
La Polizia Municipale è incaricata di far eseguire la presente Ordinanza.
DISPONE
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo pretorio e sulla Home page del sito istituzionale Comunale. Copia della presente Ordinanza sia trasmessa a cura dell’Ufficio Segreteria:
1. alla Prefettura U.T.G. di Agrigento;
2. al Comando della Locale Stazione dei Carabinieri
3. al Comando Polizia Municipale - Sede.
IL SINDACO
Geom. Antonio Francesco Badalamenti