
Il Comune
(Estratto dello Statuto del Comune di Castrofilippo)
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Principi fondamentali
Art. 1 - Comune di Castrofilippo
1. Il Comune di Castrofilippo, nell’ambito territoriale della Repubblica e dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione e dalle norme del presente statuto, è ente locale autonomo, circoscrizione di decentramento statale e regionale.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.
Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
1. Il Comune di Castrofilippo è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Castrofilippo delimitati secondo gli attuali confini geografici.
2. La sede del Comune, ove normalmente si riuniscono gli organi istituzionali, è fissata attualmente in piazza Paolo Borsellino, eventuali variazioni della sede dovranno essere oggetto di deliberazione del consiglio comunale. Per causa di forza maggiore o di particolari necessità ed urgenza, ove ragioni di pubblico interesse lo richiedano, gli organi istituzionali comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
3. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
4. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
Art. 3 - Principi costituzionali dell’attività comunale
1. Il Comune esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2. Salvaguarda, nell’ambito della propria comunità, il principio della pari dignità sociale e garantisce il rispetto dei principi di uguaglianza e libertà, per il completo sviluppo della persona umana.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità comunale.
5. Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed associazioni locali.
6. Garantisce e riconosce le forme associative di natura sindacale organizzate su base democratica.
Art. 4 - Finalità dell’attività comunale
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Il Comune
(Estratto dello Statuto del Comune di Castrofilippo)
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I - Principi fondamentali
Art. 1 - Comune di Castrofilippo
1. Il Comune di Castrofilippo, nell’ambito territoriale della Repubblica e dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione e dalle norme del presente statuto, è ente locale autonomo, circoscrizione di decentramento statale e regionale.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.
Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
1. Il Comune di Castrofilippo è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Castrofilippo delimitati secondo gli attuali confini geografici.
2. La sede del Comune, ove normalmente si riuniscono gli organi istituzionali, è fissata attualmente in piazza Paolo Borsellino, eventuali variazioni della sede dovranno essere oggetto di deliberazione del consiglio comunale. Per causa di forza maggiore o di particolari necessità ed urgenza, ove ragioni di pubblico interesse lo richiedano, gli organi istituzionali comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
3. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
4. Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
Art. 3 - Principi costituzionali dell’attività comunale
1. Il Comune esercita le proprie funzioni perseguendo le finalità politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.
2. Salvaguarda, nell’ambito della propria comunità, il principio della pari dignità sociale e garantisce il rispetto dei principi di uguaglianza e libertà, per il completo sviluppo della persona umana.
3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Concorre a realizzare lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità comunale.
5. Assicura e sostiene la vita sociale dei gruppi ed associazioni locali.
6. Garantisce e riconosce le forme associative di natura sindacale organizzate su base democratica.
Art. 4 - Finalità dell’attività comunale
1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
Contenuto aggiornato il 30/04/2023
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