Indirizzi PEC del Comune di Castrofilippo:
Altri indirizzi di posta non certificata:
- info@comune.castrofilippo.ag.it
- segretario@comune.castrofilippo.ag.it
- sindaco@comune.castrofilippo.ag.it
- segreteria@comune.castrofilippo.ag.it
- Indirizzi UO
PEC è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata.
E' un sistema che consente l’invio di messaggi email conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi, essendo fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
Ciò che rende la trasmissione PEC valida agli effetti di legge, sono le ricevute elettroniche che i Gestori PEC emettono, “certificando”:
-
l’avvenuto invio di un documento informatico da parte del mittente;
-
l’avvenuta ricezione dello stesso documento da parte del destinatario;
-
i riferimenti temporali della trasmissione.
Per trasmissione PEC si intende uno scambio di messaggi email tra due indirizzi di posta elettronica che si avvalgono ENTRAMBI del servizio di certificazione fornito da un Gestore PEC.
Le ricevute hanno valore legale solo se sia il mittente che il destinatario comunicano tramite email PEC.
Potrà essere usata in alternativa ad altre forme di comunicazione con valore legale (come le Raccomandate con ricevuta di ritorno), direttamente dal proprio computer, o via web, senza doversi recare fisicamente in un ufficio postale.
Riferimenti normativi:
Legge 16/2003
Decreto DPR 11 febbraio 2005, n.68
Circolare CNIPA 49 del 24/11/05
Circolare CNIPA 51 del 07/12/06
Decreto-Legge 29 Novembre 2008, 185 poi convertito in legge con modifiche (Legge 28 Gennaio 2009, n. 2) stabilisce l’obbligatorietà dell’utilizzo della PEC per alcuni soggetti, nei rapporti con/tra Pubblica Amministrazione e aziende.
Indirizzi PEC del Comune di Castrofilippo:
Altri indirizzi di posta non certificata:
- info@comune.castrofilippo.ag.it
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PEC è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata.
E' un sistema che consente l’invio di messaggi email conferendo valore legale al processo di consegna dei messaggi, essendo fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
Ciò che rende la trasmissione PEC valida agli effetti di legge, sono le ricevute elettroniche che i Gestori PEC emettono, “certificando”:
-
l’avvenuto invio di un documento informatico da parte del mittente;
-
l’avvenuta ricezione dello stesso documento da parte del destinatario;
-
i riferimenti temporali della trasmissione.
Per trasmissione PEC si intende uno scambio di messaggi email tra due indirizzi di posta elettronica che si avvalgono ENTRAMBI del servizio di certificazione fornito da un Gestore PEC.
Le ricevute hanno valore legale solo se sia il mittente che il destinatario comunicano tramite email PEC.
Potrà essere usata in alternativa ad altre forme di comunicazione con valore legale (come le Raccomandate con ricevuta di ritorno), direttamente dal proprio computer, o via web, senza doversi recare fisicamente in un ufficio postale.
Riferimenti normativi:
Legge 16/2003
Decreto DPR 11 febbraio 2005, n.68
Circolare CNIPA 49 del 24/11/05
Circolare CNIPA 51 del 07/12/06
Decreto-Legge 29 Novembre 2008, 185 poi convertito in legge con modifiche (Legge 28 Gennaio 2009, n. 2) stabilisce l’obbligatorietà dell’utilizzo della PEC per alcuni soggetti, nei rapporti con/tra Pubblica Amministrazione e aziende.
Contenuto aggiornato il 27/09/2022
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